ENAC: Cooperative sociali – ETS – Costituzione e vantaggi fiscali

ENAC: Cooperative sociali – ETS – Costituzione e vantaggi fiscali
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ENAC: Cooperative sociali – ETS – Costituzione e vantaggi fiscali

ENAC: Cooperative sociali – ETS – Costituzione e vantaggi fiscali


fonte → ENAC  (Ente Nazionale Attività Culturali)


Le cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto ed enti del Terzo settore, sono sempre a mutualità prevalente.

Costituzione cooperative

Per la costituzione di una cooperativa è necessaria la presenza di un notaio, ma è l’iscrizione nell’Albo delle cooperative che ha carattere costitutivo.

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere particolari disposizioni perché una cooperativa possa beneficiare delle agevolazioni ad essa concesse.

Le cooperative devono approvare dei regolamenti interni che governano alcuni aspetti peculiari quali ad esempio i ristorni. Il Regolamento è obbligatorio per le cooperative di lavoro.

Il numero minimo di soci è 3, solo alcuni tipi di cooperative hanno per obbligo di legge un numero minimo maggiore di soci.

Cos’è una cooperativa e come funziona

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte preso l’Albo degli enti cooperativi. Questi gli elementi caratterizzanti:

  • Primo elemento sono società di capitali, ciò significa che i soci non rischiano il loro patrimonio personale, ovvero i creditori della cooperativa non possono in nessun modo rivalersi sui soci.
  • Contrariamente alle società di capitali non saranno i soldi che si versano i soci a determinare diritti e doveri, perché la quota di capitale che ciascun socio dovrà versare può variare da € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
  • Vige il principio democratico: ogni socio un voto.
  • Capitale variabile: non vi è un capitale definito, esso varia con il numero dei soci.
  • Principio della porta aperta: non è necessaria la partecipazione del notaio per entrare o uscire da una cooperativa. Sono gli organi interni della cooperativa che accettano o escludono i soci.
  • Lo scopo della cooperativa è lo scambio mutualistico cosa significa?
    La finalità della cooperativa non è remunerare al massimo il capitale investito (scopo di lucro), bensì scambiare con la cooperativa beni o servizi alle migliori condizioni di mercato (scopo mutualistico).

Facciamo un esempio: una cooperativa di lavoro ha come scopo quello di fornire lavoro ai propri soci alle migliori condizioni di mercato, che può essere una migliore remunerazione, migliori condizioni di lavoro ed in casi estremi trovare quel lavoro che il socio da solo non troverebbe, ma anche avere tutele aziendali che altrove non troverebbe, perché appunto l’obbiettivo non è remunerare il capitale, bensì far lavorare i soci.

E’ il lavoro di tutti che tutela il singolo.

Chi amministra la cooperativa?

I soci stessi. Il codice civile prevede che in ogni cooperativa vi sia un Consiglio di Amministrazione che deve essere composto in maggioranza da soci.

Mutualità prevalente o non prevalente

La mutualità è prevalente se gli scambi sono in percentuale maggiore con i soci secondo criteri indicati nel codice civile.

Nel caso della cooperativa di lavoro il costo del lavoro dei soci lavoratori dovrà essere più del 50% di tutti i costi del lavoro societari che sarà la somma dei costi del lavoro dei soci lavoratori più quelli dei lavoratori non soci.

Se le percentuali non sono rispettate la cooperativa non sarà a mutualità prevalente.

Che vantaggio c’è ad essere una cooperativa a mutualità prevalente rispetto ad una non a mutualità prevalente?

Le agevolazioni fiscali: una cooperativa di lavoro a mutualità prevalente pagherà solo sul 43% degli utili.

Le cooperative sociali

Sono una categoria speciale di cooperative, esse sono per legge a mutualità prevalente perché devono perseguire scopi di promozione umana e integrazione sociale e si dividono in due tipi per svolgere le seguenti attività:

a) Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) Attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Cooperative sociali di tipo a)

Vi rientrano la fornitura di servizi come: l’assistenza domiciliare, la gestione di case per azioni, centri anziani, attività scolastiche ovviamente rivolti ad un’utenza di meno abbienti e che necessita di un intervento sociale.

Cooperative sociali di tipo b)

I soci della cooperativa devono essere per almeno il 30% dei lavoratori che rientrano nella categoria dei soggetti svantaggiati come ad esempio: invalidi civili, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, detenuti o soggetti ammessi a misure alternative di detenzione, tossico dipendenti etc.

Le cooperative sociali di tipo b) possono quindi svolgere qualsiasi attività purché venga rispettata la percentuale del 30% di cui sopra.

I vantaggi fiscali per le cooperative sociali

  • IRAP: quasi tutte le Regioni determinano aliquote ridotte ed in alcune sono addirittura esent
  • IRES: è tassato solo il 3% degli utili netti
  • IMPOSTA di BOLLO: esente
  • TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE: esente

Vantaggi contributivi cooperative di tipo b)

Per i soci lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate, non sono dovuti contributi purché vengano rispettati i requisiti di legge previsti per ogni categoria.

Conclusioni

Nelle cooperative ogni socio è imprenditore di se stesso è al contempo dipendente della cooperativa e datore di lavoro mentre scambia con gli altri soci e con i terzi, se previsto dallo statuto, la sua professionalità e/o i suoi beni e/o servizi creando così un sistema di tutela reciproca che porta vantaggi a tutti i soci cooperatori.

E’ la partecipazione dei lavoratori all’impresa, essi beneficiano dei successi raggiunti con l’impegno di tutti.

Per informazioni e costituzione di una Cooperativa → ENAC-ONLINE


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