Non esistono diritti acquisiti ma quelli che sappiamo di difendere

Non esistono diritti acquisiti ma quelli che sappiamo di difendere

Non esistono diritti acquisiti ma quelli che sappiamo di difendere

il cittadino ci invia il suo articolo che pubblichiamo

Non esistono diritti acquisiti ma quelli che sappiamo di difendere

di Salvo Neri

Difendere il diritto della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa, di opinioni, è un nostro dovere. Difendere l’Articolo 21 della Costituzione è un nostro compito di straordinaria importanza per fa valere la Democrazia, la nostra Costituzione, la libertà.

L’art. 21 Cost. afferma nel suo primo comma:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. La nostra Costituzione tutela quindi la libertà di manifestazione del pensiero, cioè non solo di esprimere, ma anche di diffondere il proprio pensiero.

Si fa riferimento oltre che alla parola e altro scritto ad altri e più moderni mezzi di comunicazione

quali la radio, la televisione, la stampa, il cinema, il teatro, le reti di telecomunicazione e Internet. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e mai oltre ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni

L’articolo 21 sancisce una liberà di pensiero e di opinione, e la libertà di renderla pubblica, che nei secoli passati, tale diritto non era riconosciuto, anzi, si correva il rischio di subire sanzioni anche molto gravi per aver espresso liberamente il proprio pensiero. Anche ai ostri tempi ci sono nazioni in cui la libertà di opinione non è permessa, dove per libertà di opinione si intende la libertà di esprimere il proprio pensiero e di divulgarlo, basta pensare all’Iran, alla Cina, Corea del Nord, a Cuba e molti altri paesi dominati da governi autoritari. In Italia la libertà di manifestare il pensiero nasce con la caduta del regime fascista. In realtà a partire dalla fine del 1700 è stata già posta l’attenzione sui diritti che tutelavano le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero come l’art. 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1789.

In Italia l’art. 28 dello Statuto Albertino stabiliva che “la stampa sarà libera ma una legge ne recepisce gli abusi”.
Negli anni Venti con l’avvento del fascismo ci furono delle serie di provvedimenti che hanno ridotto molto la circolazione di informazioni a causa delle restrizioni sulla diffusione dei quotidiani e della radio. Il ventennio fascista è stato determinante per la nascita della libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’art.21 della Costituzione italiana; infatti, l’accordo che trovarono i padri costituenti è stato quello di garantire ai cittadini la libertà di espressione contro ogni forma di costrizione del potere politico. Come tutte le libertà, anche quella di espressione del proprio pensiero non è assoluta ma è soggetta al limite del buon costume e non può apparire un reato di opinione. Con il termine buon costume si fa riferimento al comune senso del pudore e ai principi etici della decenza. Questi concetti cambiano spesso, dipendendo dalla situazione specifica e dalla morale corrente. Per quanto riguarda i reati di opinione, il nostro ordinamento disciplina diverse fattispecie, tra cui: —La calunnia, che consiste nell’incolpare di un reato qualcuno che si sa innocente o nel simulare a suo carico le tracce di un reato.
La diffamazione che si sostanzi a nel offendere altrui reputazione comunicando con più persone

L’apologia di reato, che il comportamento volto ad approvare pubblicamente un delitto o colui che lo ha compiuto, inquadrandolo positivamente e facendolo pertanto apparire degno di essere imitato. Se si tratta di fatti personali, anche se veri, non dovrebbero essere pubblicati. In generale costituiscono un limite al diritto di cronaca anche l’onorabilità e la dignità della persona. Tutto ciò divenuto sempre più vero dopo la legge della privacy del 1996.

Nei commi 2, 3,4, 5, 6 l’art.21 Cost. afferma:

“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.” L’art.21 Cost., si occupa in buona parte della libertà di stampa in quanto era ed è il principale e il più influente mezzo di informazione della pubblica opinione. Afferma soprattutto che la stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure, ossia a controlli preventivi volti a consentire o meno la pubblicazione. Inoltre, è vietato il sequestro di opere di stampa, se non con atto motivato dall’autorità giudiziaria.
Nei casi di assoluta urgenza tali per cui non si può aspettare l’autorizzazione del giudice

La polizia giudiziaria può disporre il sequestro in via temporanea, con l’obbligo di denunciarlo al giudice entro ventiquattro ore; il giudice, a sua volta, se riterrà legittimo l’intervento della polizia, dovrà convalidarlo entro le successive ventiquattro ore. Attraverso la stampa non vengono solo pubblicate notizie di cronaca, ma vengono anche diffuse idee e opinioni. Se non fosse garantito il pluralismo ideologico nell’editoria (ovvero garantire una pluralità di punti di vista e opinioni), rischieremmo una forza di dittatura mentale operato sul nostro pensiero della diffusione di una sola ideologia.


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